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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -
Codice in materia di protezione dei dati personali
Vigenza 27 febbraio 2004
- Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di
conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre
2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO
l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante
delega a Governo per l'emanazione di un testo unico in
materia di trattamento dei dati personali;
VISTO
l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA la
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
VISTA la
legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali;
VISTA la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonchè alla libera circolazione dei dati;
VISTA la
direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati
personali e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il
Garante per la protezione dei dati personali;
ACQUISITO
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri
e delle comunicazioni;
EMANA il
seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto
alla protezione dei dati personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati
personali che lo riguardano.
Art.
2. Finalità
1. Il presente testo unico,
di seguito denominato "codice", garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonchè della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il
trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un
elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui
al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il
loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per
l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del
trattamento.
Art. 3. Principio
di necessità nel trattamento dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b)
"dato personale", qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c)
"dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d)
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e)
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di
indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f)
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati
personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
g)
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i)
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
l)
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a
uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato,
dal rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m)
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n)
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o)
"blocco", la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p)
"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno
o più siti;
q)
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita
dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente
codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione
elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un
numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono
escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una
rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio
di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o
identificabile;
b)
"chiamata", la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione
elettronica", i sistemi di trasmissione, le apparecchiature
di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a
mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e
fisse a commutazione di circuito e a commutazione di
pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i
sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella
misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
d) "rete pubblica di
comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione
elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei
limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque
persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte
di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico per la fornitura ditali
servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona
fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali,
senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al
traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi
all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore
aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati
relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è
necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
relativa fatturazione;
m) "posta elettronica",
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi
attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini
del presente codice si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il
complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici",
gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque
dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si
effettua il trattamento;
c) "autenticazione
informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle
procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d) "credenziali di
autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una
persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente
di una credenziale di autenticazione associata ad una
persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di
caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di
autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente
associate ad una persona, che consente di individuare a
quali dati essa può accedere, nonchè i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema di
autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure
che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini
del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le
finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di
figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le
finalità di indagine statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le
finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata
allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice
disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti
all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranità dello Stato.
2. Il
presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega,
per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello
Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi
siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio
dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente
codice, il titolare del trattamento designa un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il
trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli
articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte
si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla
quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I
diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai
sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a) in
base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in
materia di riciclaggio;
b) in
base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991,n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da
Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da
un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici,in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonchè alla tutela della loro stabilità;
e) ai
sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da
fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
g) per
ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il
Ministero della giustizia;
h) ai
sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi dicui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede
nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo
che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o
ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via
di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al
responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può
essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7
l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona
di fiducia.
3. I
diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4.
L'identità dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di
un documento di riconoscimento. La persona che agisce per
conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai
rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
Art.
10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad
agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati
sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e
possono essere comunicati al richiedente anche oralmente,
ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo
che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento
o a specifici dati personali o categorie di dati personali,
il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva
la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando
l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire
anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il
diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo
che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali
relativi all'interessato.
6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In
caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando,
a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di
carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il
contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o
più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il
contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento intermini compatibili con tali scopi;
c)
esatti e, se necessario, aggiornati;
d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati
personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi
delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento
di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verificala conformità alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I codici
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del
presente codice.
3. Il
rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da
soggetti privati e pubblici.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma
1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le
finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i
diritti di cui all'articolo 7;
f) gli
estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare
ha designato più responsabili è indicato almeno uno di
essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è
stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che
fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico,
di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il
Garante può individuare con proprio provvedimento modalità
semplificate per l'informativa fornita in particolare da
servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i
dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro
comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i
dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c)
l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a
giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14. Definizione di profili e della personalità
dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un
trattamento automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalità dell'interessato.
2.
L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a),
salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione
della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno
non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento i dati sono:
a)
distrutti;
b)
ceduti ad altro titolare, purchè destinati ad un
trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c)
conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati aduna comunicazione sistematica o alla
diffusione;
d)
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi
storici, statistici o scientifici, in conformità alla
legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 12.
2. La
cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia
di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli
sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonchè per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalità del trattamento o agli effetti che può determinare,
è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal
presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a
determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI
PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano
tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici.
2.
Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
3. Nel
trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e
i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione
alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e dai
regolamenti.
4. Salvo
quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è
consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma
di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata
se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e
non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La
comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un
soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi
in cui una disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è
consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di
operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformità al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il
trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26,
comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è
consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4.
L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a
prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali
e della dignità dell'interessato.
2. Nel
fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che
prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I
soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa.
4. I dati
sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In
applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non
eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità
perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano
indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati
sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti
elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a
chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali trattati
perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi
dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche
quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati
idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto
ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del
comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per
il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento
è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o
ispettivi.
10. I dati
sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psico attitudinali volti a definire il
profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione
scritta dei motivi.
11. In ogni
caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se
effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonchè la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono
ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le
disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e
dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è
ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il
consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o
più operazioni dello stesso.
3. Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le
informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il
consenso è manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento
senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi
previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è
necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge,da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è
necessario per eseguire obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c)
riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti odocumenti conoscibili da chiunque, fermi restando
i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità
e pubblicità dei dati;
d)
riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è
necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
divolere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con
esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con
esclusione della diffusione, è necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società
controllate o collegate, qualora non prevalgano i
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un
legittimo interesse dell'interessato;
h) con
esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, è effettuato da associazioni, enti od
organismi senzascopo di lucro, anche non riconosciuti,
in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e
con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è
necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate,
oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o
dall'autorità giudiziaria:
a) in
riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di
tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per
finalità diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la comunicazione o diffusione di dati
richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e
sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice,
nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il
Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
3. Il comma
1 non si applica al trattamento:
a) dei
dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi organi,
ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i
dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto
dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del
Garante;
b) dei
dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a
carattere sindacale o di categoria.
4. I dati
sensibili possono essere oggetto di trattamento anchesenza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a)
quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti
od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai
dati personali degli aderentio dei soggetti che in
relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente,
associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con
determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b)
quando il trattamento è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c)
quando il trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve
essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d)
quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza,
nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando
le disposizioni del codice di deontologia e di
buonacondotta di cui all'articolo 111.
5. I dati
idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di
privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto
se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO
IL TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una
persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente,associazione od organismo, titolare del
trattamento è l'entità nelsuo complesso o l'unità od
organismo periferico che esercita un potere decisionale del
tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se
designato, il responsabile è individuato tra soggetti che
per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3. Ove
necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I
compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il
responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere
effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta
autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle
istruzioni impartite.
2. La
designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione della
persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per
iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti
all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati
e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo
da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi
dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative
adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al
traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di
utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando
la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In
caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori,
la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla
normati vavigente.
3. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il
rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle
misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi
dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedie i relativi costi
presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO
II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i
titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le
misure minime individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con
strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate,
nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a)
autenticazione informatica;
b)
adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c)
utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e
addetti alla gestione o alla manutenzione degli
strumenti elettronici;
e)
protezione degli strumenti elettronici e dei dati
rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e adeterminati programmi informatici;
f)
adozione di procedure per la custodia di copie di
sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e
dei sistemi;
g)
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h)
adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato
senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo
se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a)
aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle
unità organizzative;
b)
previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento
dei relativi compiti;
c)
previsione di procedure per la conservazione di
determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B),
relativo allemisure minime di cui al presente capo, è
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e
le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del
trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento
di dati personali cui intende procedere, solo se il
trattamento riguarda:
a) dati
genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di
comunicazione elettronica;
b) dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione
di servizi sanitari per via telematica relativi a banche
di dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,
infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di
organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati
idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo
di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale;
d) dati
trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato, o
ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli
utenti;
e) dati
sensibili registrati in banche di dati a fini di
selezione del personale per conto terzi, nonchè dati
sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche
di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati
registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla
solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al
corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti
illeciti o fraudolenti.
2. Il
Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della
natura dei dati personali, con proprio provvedimento
adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali
trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La
notificazione è effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il
Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le
modalità per la sua consultazione gratuita per via
telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici
o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite
la consultazione del registro possono essere trattate per
esclusive finalità di applicazione della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 38. Modalità di notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al
Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta,
a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare,e può anche riguardare uno o più
trattamenti con finalità correlate.
2. La
notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal
Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite,
anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e di conferma del ricevimento della
notificazione.
3. Il
Garante favorisce la disponibilità del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa
vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una
nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli
elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previstedalla normativa vigente.
6. Il
titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione
al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie
contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a
comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a)
comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una
norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione;
b)
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria
di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I
trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione
anche successiva del Garante.
3. La
comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le
modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni generali
1. Le disposizioni del presente codice che
prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche
mediante il rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 41. Richieste di autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra
nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata
ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al
Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento
che intende effettuare è conforme alle relative
prescrizioni.
2. Se una
richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può
provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche
modalità del trattamento lo giustificano.
3.
L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via
telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere
trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
4. Se il
richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o
ad esibire documenti, il termine di quarantacinquegiorni di
cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza
del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In
presenza di particolari circostanze, il Garante può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI DATI
ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono
essere applicate in modo tale da restringere o vietare la
libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri
dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità
allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le
medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati
personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea è consentito quando:
a)
l'interessato ha manifestato il proprio consenso
espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) è
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per
adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato
a favore dell'interessato;
c) è
necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se
il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e
21;
d) è
necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) è
necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
f) è
effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso
ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è
necessario, in conformità ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi
storici presso archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai
medesimi codici, presso altri archivi privati;
h) il
trattamento concerne dati riguardanti persone
giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento,diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea, è altresì consentito quando è
autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per
i diritti dell'interessato:
a)
individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto;
b)
individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, con le quali la Commissione europea constata che
un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce
un livello di protezione adeguato o che alcune clausole
contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei
dati non assicura un livello di tutela delle persone
adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento
e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI
SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei
trattamenti di dati personali relativi alle rispettive
attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con
decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali dicui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od
oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della
magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al
comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi
effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali
effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado,
presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si
applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di
giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati
per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento
giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno
una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonchè
le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture,
quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere
effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti
pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica,
di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di
cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono
adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei
principi del presente codice nella materia penale e civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative
a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di
notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di
un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a
qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in
materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a
chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le
sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria
sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet, osservando le cautele previste dal
presente capo.
Art. 52. Dati identificativi degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con
richiesta depositata nella cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo
grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima
cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o
del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in
caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su
riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e
di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla
richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto,
senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la
sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può
disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al
comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi
di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza
o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi del presente articolo:
"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi di ...".
4. In caso
di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o
delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 734 bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche
in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le
generalità, altri dati identificativi o altri dati anche
relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato
delle persone.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del
codice di procedura civile. La parte può formulare agli
arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia
del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di
cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta
di una parte.
7. Fuori
dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la
diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di
sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI
POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e
titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal
Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad
espressa disposizione di legge che preveda specificamente il
trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi
da 1 a 5, e da 39 a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica
sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni di legge o di
regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati
possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la
consultazione da parte dei medesimi organi o uffici,
mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal
Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati
trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati per finalità
amministrative che non richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura
l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza
dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei
carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, o di altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli
organi, uffici e comandi di polizia verificano
periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento aidati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro
elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti
effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li
contengono.
Art. 55. Particolari tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare
riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche
basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati
basate su particolari tecniche di elaborazione delle
informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo
17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3,
4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei
principi del presente codice relativamente al trattamento
dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53
dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi
di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio
d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al
principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata
alla specifica finalità perseguita, in relazione alla
prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
di reati, in particolare per quanto riguarda i
trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b)
all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a
valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e
uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai
presupposti per effettuare trattamenti per esigenze
temporanee o collegati a situazioni particolari, anche
ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati
che non richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione
dei dati in relazione alla natura dei dati o agli
strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè
alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali
essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla
comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per
l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e
alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f)
all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di
ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a
sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui
agli articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del
presente codice si applicano limitatamente a quelle previste
negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e
169.
2. Ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si
applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1,
nonchè alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le
misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate le modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento alle
tipologie di dati, di interessati, di operazioni di
trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge
in materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione,
anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione ditale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari
ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI
PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati
pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti
da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da
soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e
prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto
dalla Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in
relazione all'articolo 11.
2. Agli
effetti dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che
devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di
comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine
o collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di
cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti
in relazione all'attività professionale.
4. A
richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale
può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative,
in particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere
incarichi o aricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE
ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei
cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste
elettorali, nonchè al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli
Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del
profugo e sullo stato di rifugiato.
2.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al
rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al
riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di
rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere
umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge
in materia di politiche migratorie;
c) in
relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei
lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle
norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio,
alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
3. Il
presente articolo non si applica ai trattamenti di dati
sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,
lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di
organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di:
a)
elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri
diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi
rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi
pubblici.
2. I
trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici
compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelli concernenti:
a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica
della relativa regolarità;
b) le
richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
c)
l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione
o di scioglimento degli organi;
d)
l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di
proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi
politici;
e) la
designazione e la nomina di rappresentanti in
commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini
del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1,
lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni
di liste, alla presentazione delle candidature, agli
incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini
del presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per
la redazione di verbali e resoconti dell'attività di
assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per
l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di
indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per
l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai
regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalità direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo.
5. I dati
sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al
comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari
che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto
del principio di pubblicità dell'attività istituzionale,
fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 66. Materia tributaria e doganale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di
imposta, nonchè in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è
affidata alle dogane.
2. Si
considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle
violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonchè al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione
dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobilistatali,
all'inventano e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a)
verifica della legittimità, del buon
andamento,dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonchè della rispondenza di detta
attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque,
attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di
controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di
altri soggetti;
b)
accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi
ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di
sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione,
modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si
intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente
articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle
comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle
elargizioni di contributi previsti dalla normativa in
materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla
corresponsione delle pensioni di guerra o al
riconoscimento di benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al
riconoscimento di benefici connessi all'invalidità
civile;
e) alla
concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla
concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed
altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o
dalla normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
g) al
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni
tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di
concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria.
3. Il
trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in
cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività
indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e
per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze
e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonchè di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti
pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare
per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati
al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle
medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si
considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le
finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230,
e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione
di coscienza.
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di
applicazione delle norme in materia di sanzioni
amministrative e ricorsi;
b)
volte a far valere il diritto di difesa in sede
amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un
terzo, anche ai sensi dell'articolo 391 quater
del codice di procedura penale, o direttamente connesse
alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di
violazione del termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2. Quando
il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il
diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b)
del comma1, è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Art. 72. Rapporti con enti di culto
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a)
interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in
favore di giovani o di altri soggetti che versano in
condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b)
interventi anche di rilievo sanitario in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o
domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto;
c)
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a
vicende giudiziarie;
d)
indagini psico-sociali relative a provvedimenti di
adozione anche internazionale;
e)
compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f)
iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al
soggiorno di nomadi;
g)
interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si
considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai
sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che
la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di
gestione di asili nido;
b)
concernenti la gestione di mense scolastiche o la
fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c)
ricreative o di promozione della cultura e dello sport,
con particolare riferimento all'organizzazione di
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive
o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo
pubblico;
d) di
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
e)
relative alla leva militare;
f) di
polizia amministrativa anche locale, salvo quanto
previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento
ai servizi di igiene,di polizia mortuaria e ai controlli
in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e
difesa del suolo;
g)
degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in
materia di protezione civile;
i) di
supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in
particolare a cura di centri di iniziativa locale per
l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei
difensori civici regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per
la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone
invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli,
contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simboli
o diciture dai quali può desumersi la speciale natura
dell'autorizzazione per effetto della sola visione del
contrassegno.
2. Le
generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità che non
consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in
caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La
disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di
fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione
sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro
documento.
4. Per il
trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed
alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad
applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN
AMBITO SANITARIO
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali in ambito sanitario.
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di
un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute:
a) con
il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda
dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b)
anche senza il consenso dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi
di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi
di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
>
CAPO II - MODALITÁ SEMPLIFICATE PER
INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate
utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per
informare l'interessato relativamente ai dati personali
raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi,
ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per
manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi
dell'articolo 76;
c) per
il trattamento dei dati personali.
2. Le
modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a)
dagli organismi sanitari pubblici;
b)
dagli altri organismi privati e dagli esercenti le
professioni sanitarie;
c)
dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del
pediatra
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta informano l'interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da
rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1.
2.
L'informativa può essere fornita per il complessivo
trattamento dei dati personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal
medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello
stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel
suo interesse.
3.
L'informativa può riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte
tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del
trattamento.
4.
L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico
o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati
correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un
professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile
in base alla prestazione richiesta, che:
a)
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b)
fornisce una prestazione specialistica su richiesta del
medico e del pediatra;
c) può
trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d)
fornisce farmaci prescritti;
e)
comunica dati personali al medico o pediatra in
conformità alla disciplina applicabile.
5.
L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che
presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in
particolare in caso di trattamenti effettuati:
a) per
scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in
conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in
particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b)
nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per
fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati
possono avvalersi delle modalità semplificate relative
all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81
in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche
da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più
strutture ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
2. Nei casi
di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e
tali da permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano
dati relativi al medesimo interessato.
3. Le
modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono
essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in
riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali
effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle
aziende sanitarie.
4. Sulla
base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate
per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79,
possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica
informativa per una pluralità di trattamenti di dati
effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi,
rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici
operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
2.
L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e
idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico,
affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni
istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica,
in particolare per quanto riguarda attività amministrative
di rilevante interesse pubblico che non richiedono il
consenso degli interessati.
Art. 81. Prestazione del consenso
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai
sensi del presente codice o di altra disposizione di legge,
può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche
oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anzichè
con atto scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o più soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e
80.
2. Quando
il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di
più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre
quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile
ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche
attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino
o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera
sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78,
comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte
all'informativa ai sensi del medesimo comma.
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei
dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza
sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a)
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità
di intendere o di volere dell'interessato, quando non è
possibile acquisire il consenso da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b)
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato.
3.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati
personali possono intervenire senza ritardo, successivamente
alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che
può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del
consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il
raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una
nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80
adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli
interessati, nonchè del segreto professionale, fermo
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di
misure minime di sicurezza.
2. Le
misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a)
soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni
sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da
un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine
di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b)
l'istituzione di appropriate distanze di cortesia,
tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c)
soluzioni tali da prevenire, durante colloqui,
l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni
idonee a rivelare lo stato di salute;
d)
cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie,
ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi,
avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle
modalità o dai locali prescelti;
e) il
rispetto della dignità dell'interessato in occasione
della prestazione medica e in ogni operazione di
trattamento dei dati;
f) la
previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare
che, ove necessario, possa essere data correttamente
notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi
legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;
g) la
formale previsione, in conformità agli ordinamenti
interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di
adeguate modalità per informare i terzi legittimati in
occasione di visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la
messa in atto di procedure, anche di formazione del
personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o
strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare
stato di salute;
i) la
sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per
legge al segreto professionale a regole di condotta
analoghe al segreto professionale.
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da
parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si
applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il
titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti coni pazienti e sono incaricati di trattare dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere
noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico
individua appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
CAPO III - FINALITÁ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del Servizio
sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20
e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a)
attività amministrative correlate a quelle di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei
soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi
compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonchè di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed
aeroportuale;
b)
programmazione, gestione, controllo e valutazione
dell'assistenza sanitaria;
c)
vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
autorizzazione all'immissione in commercio e
all'importazione di medicinali e di altri prodotti di
rilevanza sanitaria;
d)
attività certificatorie;
e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione;
f) le
attività amministrative correlate ai trapianti d'organo
e di tessuti, nonchè alle trasfusioni di sangue umano,
anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati
o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma
1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute effettuati da esercenti le professioni
sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di
tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i
quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi
dell'articolo 76.
3.
All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo
stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è
assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una
copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda
sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta.
4. Il
trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito
da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le
finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse
tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti,
caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al
medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità
dei dati di volta in volta trattati.
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante
trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle
attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
a)
tutela sociale della maternità e di interruzione
volontaria della gravidanza, con particolare riferimento
a quelle svolte per la gestione di consultori familiari
e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonchè per gli interventi di
interruzione della gravidanza;
b)
stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche
avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro,
i servizi pubblici necessari per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi
anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e
l'applicazione delle misure amministrative previste;
c)
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1)
accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità
dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto
personale e familiare, nonchè interventi economici
integrativi ed altre agevolazioni;
2)
curare l'integrazione sociale, l'educazione,
l'istruzione e l'informazione alla famiglia del
portatore di handicap, nonchè il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3)
realizzare comunita-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4)
curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato
impegnati nel settore.
2. Ai
trattamenti di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali
a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2,
conformato in modo da permettere di risalire all'identità
dell'interessato solo in caso di necessità connesse al
controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici
e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche
applicabili.
2. Il
modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e
6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n.
350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito
ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il
tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità e
dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una momentanea separazione del
tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi
4 e 5.
4. Il
tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva
necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta
fornitura del farmaco.
5. Il
tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di
cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di
verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla
legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalità.
6. Con
decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può
essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa
da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una
fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa
anche a modelli non cartacei.
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato
non sono indicate.
2. Nei casi
di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere
di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità
derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89. Casi particolari
1. Le disposizioni del presente capo non precludono
l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il
rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto
legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi
in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette
sono conservate separatamente da ogni altro documento che
non ne richiede l'utilizzo.
CAPO V - DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati
genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque
effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro
della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del
Consiglio superiore di sanità.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli
ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalità perseguite e dei risultati
conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il
donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo
2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere
l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei
confronti di terzi.
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la
carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime
carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal
Garante nei modi di cui all'articolo 17.
Art. 92. Cartelle cliniche
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e
privati redigono e conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei
dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2.
Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia
della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato
possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la
richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai
sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile;
b) di
tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai
documenti amministrativi, una situazione giuridicamente
rilevante di rango pari a quella dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il
certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da
una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 109.
2. Il
certificato di assistenza al parto o la cartella clinica,
ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata avvalendosi della facoltà di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione
del documento.
3. Durante
il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente
ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata, osservando le opportune cautele per
evitare che quest'ultima sia identificabile.
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute contenuti in banche di dati, schedari,
archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato
nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati,
schedari, archivi o registri già istituiti alla data di
entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad
accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla
medesima data, in particolare presso:
a) il
registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl),
di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la
banca di dati in materia di sorveglianza della malattia
di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa
correlate, di cui al decreto del Ministro della salute
in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il
registro nazionale delle malattie rare di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in
data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i
registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli
schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15
del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2001.
TITOLO VI - ISTRUZIONE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e
di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore
o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata.
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la
formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
le scuole e gli istituti scolastici di istruzione
secondaria, su richiesta degli interessati, possono
comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e
finali, degli studenti e altri dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette
finalità.
2. Resta
ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, sulla tutela del diritto dello studente alla
riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni
in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi
e certificati.
TITOLO VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI,
STATISTICI O SCIENTIFICI
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 97. Ambito applicativo
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei
dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a) per
scopi storici, concernenti la conservazione,
l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti
negli archivi di Stato e negli archivi storici degli
enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
come modificato dal presente codice;
b) che
fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
e successive modificazioni;
c) per
scopi scientifici.
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
1. Il trattamento di dati personali effettuato per
scopi storici, statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono
stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il
trattamento di dati personali per scopi storici, statistici
o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo
di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i
quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per
scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati
personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il
trattamento.
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e
la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i
soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di
ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e
diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati,
dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari.
2. Resta
fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati
di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati
di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o
diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101. Modalità di trattamento
1. I dati personali raccolti
per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare
atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre
finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I
documenti contenenti dati personali, trattati per scopi
storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro
natura,solo se pertinenti e indispensabili per il
perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi
possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati
personali possono essere comunque diffusi quando sono
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il
codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le
regole di correttezza e di non discriminazione nei
confronti degli utenti da osservare anche nella
comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le
disposizioni del presente codice applicabili ai
trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e
la diffusione di documenti concernenti dati idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti
riservati di tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è informato
dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le
modalità di applicazione agli archivi privati della
disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a
scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele
da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi
1. La consultazione dei documenti conservati negli
archivi diStato, in quelli storici degli enti pubblici e in
archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
CAPO III - TRATTAMENTO PER SCOPI STATISTICI O
SCIENTIFICI
Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli
effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai
dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi
che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o
da altri per identificare l'interessato, anche in base alle
conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
Art. 105. Modalità di trattamento
1. I dati personali trattati per scopi statistici o
scientifici non possono essere utilizzati per prendere
decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, nè
per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli
scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui
all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice
e dall'articolo 6 bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando
specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di
rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto
familiare o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il
trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono
adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai
codici di cui all'articolo 106.
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni professionali,
interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
2. Con i
codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto,
per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i
presupposti e i procedimenti per documentare e
verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti
dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano
effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per
quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori
presupposti del trattamento e le connesse garanzie,
anche in riferimento alla durata della conservazione dei
dati, alle informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da
osservare per il trattamento di dati identificativi,
alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per
la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei
diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi
contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c)
l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le
garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera
i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di
prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e)
modalità semplificate per la prestazione del consenso
degli interessati relativamente al trattamento dei dati
sensibili;
f) le
regole di correttezza da osservare nella raccolta dei
dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le
misure da adottare per favorire il rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di
sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento
alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di
persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e
all'interscambio di dati per scopi statistici o
scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste
dall'articolo 44,comma 1, lettera a);
h)
l'impegno al rispetto di regole di condotta degli
incaricati che non sono tenuti in base alla legge al
segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare
analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20
e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di
ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è
richiesto, può essere prestato con modalità semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo106 e
l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai
sensi dell'articolo 40.
Art. 108. Sistema statistico nazionale
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale,
oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2,
resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in
particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati
sensibili indicati nel programma statistico nazionale,
l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi
diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai
sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi
agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati
affetti da malformazioni e ai nati morti, nonchè per i
flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del
Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità
tecniche determinate dall'istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e
il Garante.
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a
scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o
epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è
prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi
dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione
al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è
inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non
è possibile informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed è
autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso
di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma
1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei
dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il
risultato di tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII - LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per finalità
previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa
all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità
di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla
ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili.
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico,
ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di
instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo,
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o
temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
2. Tra i
trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al
fine di:
a)
applicare la normativa in materia di collocamento
obbligatorio e assumere personale anche appartenente a
categorie protette;
b)
garantire le pari opportunità;
c)
accertare il possesso di particolari requisiti previsti
per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di
tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la
sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento
di sede per incompatibilità e il conferimento di
speciali abilitazioni;
d)
adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello
stato giuridico ed economico, ivi compreso il
riconoscimento della causa di servizio o dell'equo
indennizzo, nonchè ad obblighi retributivi, fiscali o
contabili, relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e
benefici assistenziali;
e)
adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti
previsti dalla normativa in materia di igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, nonchè in materia sindacale;
f)
applicare, anche da parte di enti previdenziali ed
assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed
assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in
applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo
alla comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e
di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e
agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in
relazione a tipi di dati individuati specificamente;
g)
svolgere attività dirette all'accertamento della
responsabilità civile, disciplinare e contabile ed
esaminare iricorsi amministrativi in conformità alle
norme che regolano le rispettive materie;
h)
comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di
conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai
contratti collettivi di lavoro;
i)
salvaguardare la vita o l'incolumità fisica
dell'interessato o di terzi;
l)
gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare
la normativa in materia di assunzione di incarichi da
parte di dipendenti pubblici, collaboratori e
consulenti;
m)
applicare la normativa in materia di incompatibilità e
rapporti di lavoro a tempo parziale;
n)
svolgere l'attività di indagine e ispezione presso
soggetti pubblici;
o)
valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La
diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da
non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI
RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A
DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114. Controllo a distanza
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e
del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al
lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale.
2. Il
lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
CAPO IV - ISTITUTI DI PATRONATO E DI
ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito
del mandato conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in
relazione a tipi di dati individuati specificamente con il
consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con
proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da
stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
TITOLO IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED
ASSICURATIVO
CAPO I - SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di
crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e
la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per garantire la
comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118. Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a
fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5,
modalità semplificate per l'informativa all'interessato e
idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei
dati raccolti e comunicati.
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini
armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti,
in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi
tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al
comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da
quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117,
tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
ambiti.
Art. 120. Sinistri
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con
proprio provvedimento le procedure e le modalità di
funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per
la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di
accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli
organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie, nonchè le modalità e i limiti per l'accesso
alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il
trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1
dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle
funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per
quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 5 quater, del
decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni.
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121. Servizi interessati
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o
dell'utente
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato
l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere
a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un
abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per
monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il
codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei
modi di cuial comma 1, per determinati scopi legittimi
relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto
dall'abbonato a dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei riguardi
dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso il consenso
sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo
13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le
finalità e la durata del trattamento.
Art. 123. Dati relativi al traffico
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati
ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi
quando non sono più necessari ai fini della trasmissione
della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni
dei commi 2, 3 e 5.
2. Il
trattamento dei dati relativi al traffico strettamente
necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al
fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione
della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo
non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma
2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica
o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se
l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
4. Nel
fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore
del servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei
dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento
e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai
commi 2 e 3.
5. Il
trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per
canto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica
o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario
per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere
i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai
fini della risoluzione di controversie attinenti, in
particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124. Fatturazione dettagliata
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio,
a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio
della conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla località, alla durata e al numero di
scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi
terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per
il pagamento di modalità alternative alla fatturazione,
anche impersonali, quali carte di credito o di debito o
carte prepagate.
3. Nella
documentazione inviata all'abbonato relativa alle
comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, nè le comunicazioni
necessarie per attivare le modalità alternative alla
fatturazione.
4. Nella
fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica
contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o
riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in
questione.
5. Il
Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità
di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare
nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
Art. 125. Identificazione della linea
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale
possibilità linea per linea.
2. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la
comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante
è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente
chiamante.
5. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'unione
europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della
linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di
tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3
e 4.
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono
essere trattati solo se anonimi o se l'utente o l'abbonato
ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile
in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari
per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il
fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso,
informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi
e sulla durata di quest'ultimo, nonchè sull'eventualità che
i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del
servizio a valore aggiunto.
3. L'utente
e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, conservano il diritto di
richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per
ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione
di comunicazioni.
4. Il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e 3, è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità
del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che
fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura
del servizio a valore aggiunto e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può
richiedere che il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la
soppressione della presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza
della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione
può essere disposta per i soli orari durante i quali si
verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non
superiore a quindici giorni.
2. La
richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le
modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso
in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata
entro quarantotto ore.
3. I dati
conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive
finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i
servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure
trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
4. Il
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonchè, ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei
dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati
in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I
servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta le misure
necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente
e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio
terminale effettuato da terzi.
Art. 129. Elenchi di abbonati
1. Il Garante individua con proprio provvedimento,
in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali
relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici
a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati
già raccolti prima della data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Il
provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità
per la manifestazione del consenso all'inclusione negli
elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base
al principio della massima semplificazione delle modalità di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli
da tali fini, nonchè in tema di verifica, rettifica o
cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il consenso dell'interessato.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle
comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del
tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori
dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per
le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi
degli articoli 23 e 24.
4. Fatto
salvo quanto previsto nel comma 1 , se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri
prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica
fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un
prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a
quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente
informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della
raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è
informato della possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del
mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale
l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo
7.
6. In caso
di reiterata violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi
dell'articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a
fornitori di servizi di comunicazione elettronica di
adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui
sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico informa l'abbonato e,
ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il
contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di
soggetti ad esse estranei.
2.
L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a
causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente
informa l'altro utente quando, nel corso della
conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti.
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre
finalità (1)
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e
repressione di reati.
2.
Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al
traffico telefonico sono conservati dal fornitore per
ulteriori ventiquattro mesi per esclusive finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all’articolo
407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
3.
Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti
presso il fornitore con decreto motivato del giudice su
istanza del pubblico ministero o del difensore
dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della
persona offesa e delle altre parti private ferme restando le
condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), per
il traffico entrante. Il difensore dell’imputato o della
persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze
intestate al proprio assistito con le modalità indicate
dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale.
4. Dopo
la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto motivato, se
ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui
all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici.
5. Il
trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi dell’articolo
17, volti anche a:
a.
prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione degli
incaricati del trattamento di cui all’Allegato B);
b.
disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c.
individuare le modalità di trattamento dei dati da parte
di specifici incaricati del trattamento in modo tale
che, decorso il termine di cui al comma 1,
l’utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di
cui al comma 4 e all’articolo 7;
d.
indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi
1 e 2.
(1) Articolo così
sostituito dall'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre
2003, n. 354, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio
2004, n.45, di conversione del predetto decreto legge.
CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da
fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti
mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare
riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle
reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali
trattati e alle modalità del loro trattamento, in
particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole e interattivo, per favorire una più ampia
trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti
e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11,
anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello
di sicurezza assicurato.
CAPO III - VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134. Codice di deontologia e di buona
condotta
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di
rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la correttezza
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E
INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da
liberi professionisti o da soggetti che esercitano
un'attività di investigazione privata autorizzata in
conformità alla legge.
TITOLO XII - GIORNALISMO ED ESPRESSIONE
LETTERARIA ED ARTISTICA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del
pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano
al trattamento:
a)
effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità;
b)
effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c)
temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione
o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche nell'espressione
artistica.
Art. 137. Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si
applicano le disposizioni del presente codice relative:
a)
all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo
26;
b) alle
garanzie previste dall'articolo 27 per i dati
giudiziari;
c) al
trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo
VII della Parte I.
2. Il
trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche
senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli
23 e 26.
3. In caso
di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di
cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di
cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in
particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti
resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Art. 138. Segreto professionale
1. In caso di richiesta dell'interessato di
conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme
sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12
l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti di un codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede
misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme
semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il
codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei
mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via
sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando
diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura
di cooperazione.
4. Il
codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 12.
5. In caso
di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi
dell'articolo 143, comma 1 , lettera c).
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140. Codice di deontologia e di
buona condotta
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12,
la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi
in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e
rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non
voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E
SANZIONI
TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141. Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a)
mediante reclamo circostanziato nei modi previsti
dall'articolo142, per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati
personali;
b)
mediante segnalazione, se non è possibile presentare un
reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al
fine di sollecitare un controllo da parte del Garante
sulla disciplina medesima;
c)
mediante ricorso, se intende far valere gli specifici
diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per
conseguire gli effetti previsti nella sezione III del
presente capo.
SEZIONE II - TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142. Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto
possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui
si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e
delle misure richieste, nonchè gli estremi identificativi
del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e
dell'istante.
2. Il
reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni
che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma
2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità.
Il reclamo reca in allegato la documentazione utile al fini
della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un
recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta
elettronica, telefax o telefono.
3. Il
Garante può predisporre un modello per il reclamo da
pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la
disponibilità con strumenti elettronici.
Art. 143. Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il
reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i
presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche
prima della definizione del procedimento:
a)
prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b),
ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c),
può invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b)
prescrive al titolare le misure opportune o necessarie
per rendere il trattamento conforme alle disposizioni
vigenti;
c)
dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
trattamento che risulta illecito o non corretto anche
per effetto della mancata adozione delle misure
necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle
modalità del trattamento o degli effetti che esso può
determinare,vi è il concreto rischio del verificarsi di
un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
d) può
vietare in tutto o in parte il trattamento di dati
relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti
che si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività.
2. I
provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili per il numero
o per la complessità degli accertamenti.
Art. 144. Segnalazioni
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono
essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui
all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione
del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA
GIURISDIZIONALE
Art. 145. Ricorsi
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso
al Garante.
2. Il
ricorso al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita
l'autorità giudiziaria.
3. La
presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le
stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146. Interpello preventivo
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è
stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o
al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è
stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il
riscontro alla richiesta da parte del titolare o del
responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento.
3. Entro il
termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per
un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare
complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il
titolare o il responsabile ne danno comunicazione
all'interessato. In tal caso,il termine per l'integrale
riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Art. 147. Presentazione del ricorso
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare
e indica:
a) gli
estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale
procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto,
del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7;
b) la
data della richiesta presentata al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure
del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette
di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli
elementi posti a fondamento della domanda;
d) il
provvedimento richiesto al Garante; e) il domicilio
eletto ai fini del procedimento.
2. Il
ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore
speciale e reca in allegato:
a) la
copia della richiesta rivolta al titolare o al
responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b)
l'eventuale procura;
c) la
prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al
ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per
l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
4. Il
ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la
sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da
un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al
quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del
codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in
conformità alla normativa vigente.
5. Il
ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le
modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e
alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente
presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se
proviene da un soggetto non legittimato;
b) in
caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 145 e 146;
c) se
difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo
147,commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal
ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito
dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro
sette giorni dalla data della sua presentazione o della
ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si
considera presentato al momento in cui il ricorso
regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il
Garante determina i casi in cui è possibile la
regolarizzazione del ricorso.
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile
o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al
titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante,
con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo
ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e
all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del
responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso
di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere.
Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico della controparte o compensati
per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel
procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile
di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine
l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e
reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare,
il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare
memorie e documenti, nonchè della data in cui tali soggetti
possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante
idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel
procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei
limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
5. Il
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una
o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il
contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione,
ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle
operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine
all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel
procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma
1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra
persona di fiducia.
7. Se gli
accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui
all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un
periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il
decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15
settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e
non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1 .
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o
in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
può essere adottato anche prima della comunicazione del
ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di
avere ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è
impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte
le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la
cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e
assegnando un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è
stata previa richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento determina in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del
soccombente o compensati anche parzialmente per giusti
motivi.
4. Il
provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal
Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il
domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento
può essere comunicato alle parti anche mediante posta
elettronica o telefax.
5. Se
sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite
le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o
della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso
di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo
rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa
parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475
del codice di procedura civile.
Art. 151. Opposizione
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto
tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai
sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
2. Il
tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
CAPO II - TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice,
comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata
adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria
ordinaria.
2. Per
tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il
tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è
presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai
sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento o dalla data del rigetto tacito.
Se il
ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La
proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il
giudice,sentite le parti, può disporre diversamente in tutto
o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla
decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando
sussiste pericolo imminente di un danno grave ed
irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti
necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro
un termine non superiore a quindicigiorni. In tale udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
7. Il
giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al
Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla
prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo,
ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel
corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio,
omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio,
i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di
capitoli.
10.
Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa
udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se
necessario, il giudice può concedere alle parti un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
12. Con la
sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale
atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie
o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le
misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove
richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese
del procedimento.
13. La
sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO II - L'AUTORITÀ
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Art. 153. Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il
Garante è organo collegiale costituito da quattro
componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono
scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono
esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto
o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
3. I
componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui
voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un
vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in
caso di sua assenza o impedimento.
4. Il
presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per
tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti
non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, nè essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto
dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale collocato
fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al
presidente compete una indennità di funzione non eccedente,
nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai componenti compete
un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura
tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
7. Alle
dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo
156.
Art. 154. Compiti
1. Oltre a quanto previsto da specifiche
disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e
in conformità al presente codice, ha il compito di:
a)
controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto della disciplina applicabile e in conformità
alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
b)
esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui
ricorsi presentati dagli interessati o dalle
associazioni che li rappresentano;
c)
prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento
le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143;
d)
vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il
trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne
il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli
altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e)
promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi
dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f)
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di
interventi normativi richiesti dalla necessità di
tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito
dell'evoluzione del settore;
g)
esprimere pareri nei casi previsti;
h)
curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali e
delle relative finalità, nonchè delle misure di
sicurezza dei dati;
i)
denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o
a causa delle funzioni;
l)
tenere il registro dei trattamenti formato sulla base
delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m)
predisporre annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di attuazione del presente codice,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30
aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il
Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati
personali prevista da leggi di ratifica di accordi o
convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in
particolare:
a)
dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli
e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e
alla relativa convenzione di applicazione;
b)
dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia
(Europol);
c) dal
regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13
marzo1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e
successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione
della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore
doganale;
d) dal
regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11
dicembre 2000, che istituisce l"Eurodac" per il
confronto delle impronte digitali e per l'efficace
applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel
capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di
dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28
gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della
convenzione medesima.
3. Il
Garante coopera con altre autorità amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A
tale fine,il Garante può anche invitare rappresentanti di
un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o
essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può
richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto ad altra autorità.
4. Il
Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili
di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti
salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di
quarantacinquegiorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine
di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto
per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
6. Copia
dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia
di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155. Principi applicabili
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la
responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonchè quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai
dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate
dal presente codice.
Art. 156. Ruolo organico e personale
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario
generale scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.
2. Il ruolo
organico del personale dipendente è stabilito nel limite di
cento unità.
3. Con
propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a)
l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche
ai fini dello svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 154;
b)
l'ordinamento delle carriere e le modalità di
reclutamento del personale secondo le procedure previste
dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del
2001;
c) la
ripartizione dell'organico tra le diverse aree e
qualifiche;
d) il
trattamento giuridico ed economico del personale,
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997,
n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi
dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto
conto delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle
autorità amministrative indipendenti, al personale è
attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico
del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la
gestione amministrativa e la contabilità, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel
quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità speciale, nonchè l'individuazione dei casi
di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria
o di corrispettivi per servizi resi in base a
disposizioni di legge secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n.
249.
4.
L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non superiore,
complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto
un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari
all'eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello
spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque
non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in
godimento, con esclusione dell'indennità integrativa
speciale.
5. In
aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
in numero non superiore a venti unità ivi compresi i
consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai
sensi del comma 7.
6. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi
in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a
tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che
possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il
personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine
a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il
personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a
cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le
spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante
può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire
documenti.
Art. 158. Accertamenti
1. Il Garante può disporre accessi a banche di
dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I
controlli di cui al comma a sono eseguiti da personale
dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli
accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o
in un altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione
del presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con
decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre
giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è
documentata l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159. Modalità
1. Il personale operante, munito di documento di
riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche
può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento,
anche a campione e su supporto informatico o per via
telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale
nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei
presenti.
2. Ai
soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è
consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a
farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine
necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono
comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono
poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce
titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del
codice di procedura civile.
3. Gli
accertamenti, se effettuati presso il titolare o il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a
quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli
incaricati. Agli accertamenti possono assistere persone
indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è
disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere
iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può
essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5. Le
informative, le richieste e i provvedimenti di cui al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere
trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando
emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160. Particolari accertamenti
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei
titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal
Garante.
2. Se il
trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge
o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e
ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato
richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni
caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non
pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli
accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificità della verifica, il componente
designato può farsi assistere da personale specializzato
tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal
presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per
lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli
accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il
componente designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del
Garante.
5.
Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee
modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della
particolare collocazione istituzionale dell'organo
procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine
coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta
dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La
validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti
e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di
legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti
disposizioni processuali nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro
o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti
che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o
più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
Art. 162. Altre fattispecie
1. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei
dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
2. La
violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma
1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163. Omessa o incompleta notificazione
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli
37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in
uno o più giornali indicati nel provvedimento che la
applica.
Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da quattromila
euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
Art. 166. Procedimento di applicazione
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad
irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo
179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura
del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati
al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono
utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui
agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II - ILLECITI PENALI
Art. 167. Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione
dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione
da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22,
commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante
1. Chiunque, nella notificazione di cui
all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169. Misure di sicurezza
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare
le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro
a cinquantamila euro.
2.
All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è
impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e
comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli
26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera
c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171. Altre fattispecie
1. La violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui
all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 172. Pene accessorie
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal
presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE,
ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive
modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione, è così modificata:
a) il
comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"2. Le richieste di accesso, rettifica o
cancellazione, nonchè di verifica, di cui,
rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo
2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui
al comma 1.";
b) il
comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo
114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei
dati personali. Nell'esercizio dei compiti adesso
demandati per legge, il Garante esercita il controllo
sui trattamenti di dati in applicazione della
Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo
articolo 114, anche su segnalazione oreclamo
dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla
richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
quando non è possibile fornire al medesimo interessato
una risposta sulla basedegli elementi forniti
dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.";
d)
l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile,
dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che
nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143,
l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia
dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche
alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
2. Al primo
comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le
parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono
sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di
regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò
non è possibile,".
3. Nel
quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle
seguenti: "una ricevuta".
4.
Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le
seguenti: "in busta chiusa e sigillata".
5.
All'articolo 142 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il
primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il
destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello
Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è
notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo
della posta con raccomandata e mediante consegna di
altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la
consegna alla persona alla quale è diretta.";
b)
nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6.
Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura
civile, sono soppresse le parole da: ",e mediante"
fino alla fine del periodo.
7.
All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura
civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le
seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8.
All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il
primo comma è aggiunto il seguente: "L'intimazione di
cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in
busta chiusa e sigillata.".
9.
All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura
civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".
10.
All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura
civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole
da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità
del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse".
11.
All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Quando la notificazione non può
essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo
comma, del medesimo codice.".
12. Dopo
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis.(Notificazioni di atti e documenti,
comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di
documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni
a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi
delegate, nonchè a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura
civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono
indicate le informazioni strettamente necessarie a tale
fine.".
13.
All'articolo 148 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'atto è notificato per intero, salvo che la
legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna
di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile,
alle persone indicate nel presente titolo. Quando la
notifica non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare,
fatta eccezione per il caso di notificazione al
difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in
busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il
numero cronologico della notificazione e dandone atto
nella relazione in calce all'originale e alla copia
dell'atto.";
b)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Lecomunicazioni, gli avvisi ed ogni altro
biglietto o invito consegnatinon in busta chiusa a
persona diversa dal destinatario recano leindicazioni
strettamente necessarie. ".
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura
penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso"
sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi
previsti dall'articolo 148,comma 3".
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è
consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la
disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai
quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo
comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti:
", in busta chiusa, del deposito".
Art. 175. Forze di polizia
1. Il trattamento effettuato per il conferimento
delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di
attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1,
della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di
cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2
e 3.
2. I dati
personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di
pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, in sede di applicazione del presente codice
possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata
l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3.
L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) 1.
Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli
archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo
comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e
delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i
dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del
primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in
forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma
anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti,
l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni
dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la
protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma
non automatizzata inviolazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi.".
Art. 176. Soggetti pubblici
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono
inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a
dati personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,".
2.
Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito
il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui
al presente articolo sono attuati nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
3.
L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio1993, n. 39, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "1.
È istituito il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, che opera presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle
politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile
e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè le
vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5.
L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del
1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il Centro nazionale propone al Presidente del
Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti
la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle
carriere, nonchè la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente decreto.".
6. La
denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente normativa è
sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle
liste elettorali
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di
pubblica utilità anche in caso di applicazione della
disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma
7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7.
L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere
essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396.".
3. Il
rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui
l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante
l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero
decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel
primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere
d) ed e).
5.
Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal
seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate
in copia per finalità di applicazione della disciplina in
materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere
socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso.".
Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto
sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario
nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti:
"e il Garante per la protezione dei dati personali".
2.
All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia
di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore
sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza
di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da
HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a
prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni
misura o accorgimento occorrente per la tutela dei
diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato,
nonchè della relativa dignità.";
b) nel
comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del
Ministro della salute, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali".
3.
Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in
materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il
seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista
distrugge le ricette con modalità atte ad escludere
l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.".
4.
All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della
sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di
importazione di medicinali registrati all'estero, sono
soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel
comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 bis del
decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole
da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al
consenso relativo al trattamento dei dati personali".
Art. 179. Altre modifiche
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: "; mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale;".
2.
Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono soppresse le parole: "4," e "8".
3. Al comma
3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte
infine le seguenti parole: ",ovvero, limitatamente alla
violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali".
4. Dopo
l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis. Trattamento di dati
personali per scopi storici
1. I documenti per i quali è autorizzata la
consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma 2,
conservano il loro carattere riservato e non possono essere
diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio
centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono conservati
e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per
scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazione
relativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque
vi abbia interesse ai sensi del medesimo articolo 13, può
essere comunque disposto il blocco dei dati personali,
qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di
lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità
personale degli interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180. Misure di sicurezza
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli
articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il
titolare che alla data di entrata in vigore del presente
codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive
ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte
l'immediata applicazione delle misure minime di cui
all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di
cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria
struttura.
3. Nel caso
di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura
di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici
detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee
misure organizzative, logistiche o procedurali, un
incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i
medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata
in vigore del codice.
Art. 181. Altre disposizioni transitorie
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati
prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del
presente codice:
a)
l'identificazione con atto di natura regolamentare dei
tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20,
commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante,
entro il 30 settembre 2004;
b) la
determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a),
è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le
notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate
entro il 30 aprile 2004;
d) le
comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) le
modalità semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono
essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal
pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari
anche in occasione del primo ulteriore contatto con
l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f)
l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87,
comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le
disposizioni di cui all'articolo 21 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in
vigore del presente codice.
3.
L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli
articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è
effettuata in sede di prima applicazione del presente codice
entro il 30 giugno 2004.
4. Il
materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai
sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche,
continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in
base alla normativa vigente.
5.
L'omissione delle generalità e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate
o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice
solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente
ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice.
6. Le
confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente
codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del
rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26,
comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di
trattamento nel rispetto delle medesime.
6-bis.(2)
Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma 5,
per la conservazione del traffico telefonico si osserva il
termine di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
(2) Comma aggiunto
dall’articolo 4 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354,
nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 2004, n.45, di
conversione del predetto decreto legge
- In conformità all’articolo 184, comma 2, i riferimenti
a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad altre
disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle
corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
Art. 182. Ufficio del Garante
1. Al fine di assicurare la continuità delle
attività istituzionali, in sede di prima applicazione del
presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a) può
individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo,
al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei
limiti delle disponibilità di organico, del personale
appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in
posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di
pubblicazione del presente codice;
b) può
prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici,
unicamente nel limite del trenta per cento delle
disponibilità di organico, per il personale non di ruolo
in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia
maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di
almeno un anno.
CAPO III - ABROGAZIONI
Art. 183. Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono abrogati:
a) la
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la
legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il
decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e)
l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.
135;
f) il
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il
decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione
degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999,
n. 318.
2. Dalla
data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati
gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla
data di entrata in vigore del presente codice sono o
restano, altresì, abrogati:
a)
l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità
18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b)
l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c)
l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52,
in materia di donatori midollo osseo;
d)
l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
certificati di assistenza al parto;
e)
l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità
27ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi
sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f)
l'articolo 2, comma 5 quater 1,
secondo e terzo periodo, deldecreto legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in
materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g)
l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno
1998,n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di
ricerca e collaborazione in campo scientifico e
tecnologico;
h)
l'articolo 330 bis del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati
relativi a studenti;
i)
l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto
comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla
data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i
termini di conservazione dei dati personali individuati ai
sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata
dal medesimo codice.
CAPO IV - NORME FINALI
Art. 184. Attuazione di direttive
europee
1. Le disposizioni del presente codice danno
attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002.
2. Quando
leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti
disposizioni del presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano
ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di
trattamento di taluni dati personali.
Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui
all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli
articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana alla data di emanazione del presente codice.
Art. 186. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente codice
entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e
6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima
data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di
cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
ALLEGATI
-
Allegato A.1. Codice
di deontologia - Trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica
-
Allegato A.2. Codici
di deontologia - Trattamento dei dati personali per
scopi storici
-
Allegato A.3. Codice
di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi
statistici in ambito Sistan
-
Allegato B. Disciplinare
tecnico in materia di misure minime di sicurezza
- Allegato C. Trattamenti non
occasionali effettuatio in ambito giudiziario o per fini
di polizia
Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti
al codice in materia di protezione dei dati personali
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